Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di realizzare un progetto educativo generale di sviluppo delle potenzialità e della personalità in ogni suo aspetto, la presente legge assicura a tutti i ragazzi il diritto fondamentale di ricevere un'adeguata educazione alla sessualità, intesa nei suoi vari aspetti, inclusi quelli affettivo, biologico, culturale, etico e giuridico.
      2. L'educazione alla sessualità ha come obiettivi la prevenzione, la trasmissione di conoscenze e lo sviluppo di capacità, personali e interpersonali, che favoriscano una sessualità serena, responsabile ed equilibrata.